STATUTO

Statuto della "Fondazione Valter Baldaccini"

La fondazione denominata "Fondazione Valter Baldaccini", più avanti chiamata per brevità Fondazione, è retta dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e alla disciplina transitoria di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero il "Terzo Settore". 

Sino all'istituzione del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e ss. del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione sarà iscritta nell'Anagrafe delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/1997, e aggiungerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, senza necessità di modificare le presenti tavole fondazionali, la locuzione di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" in caso di iscrizione nell'anagrafe unica delle Onlus. 

Successivamente all'istituzione del suddetto Registro Unico, la Fondazione dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S." o "ETS". 

Operando anche all'estero la Fondazione potrà usare la denominazione tradotta nella lingua inglese.

La Fondazione ha sede in Comune di Foligno (PG), Provincia di Perugia (Italia), in Via Valter Baldaccini; il trasferimento della sede legale all'interno della Circoscrizione del Comune di Foligno non costituirà modifica del presente Statuto e potrà essere deliberata dal Consiglio dei Fondatori che ne cureranno la pubblicità di legge nel competente Registro. 

La Fondazione svolge la propria attività senza limitazioni di territorio, quindi può istituire altri centri di attività, uffici, rappresentanze, in Italia e all'estero.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione si pone come obbiettivo imprescindibile a fondamento del proprio operato e della propria presenza in ambito nazionale ed internazionale di dare continuità ai valori, al pensiero e all'azione di Valter Baldaccini, Fondatore di Umbra Group, che in vita, è stato altissimo esempio di integrità morale in ogni aspetto della vita pubblica e privata; di lealtà e correttezza nell'ambito imprenditoriale; di fraternità e soccorso verso i più deboli; di rispetto verso ogni cultura ed identità e la cui essenza sta nel principio per cui "lo sviluppo economico può essere creato e mantenuto soltanto quando la produttività cammina di pari passo con l'interesse dell'individuo, il benessere sociale e lo sviluppo culturale della Comunità, nazionale e internazionale".

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione opera nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione rivolgendosi esclusivamente a soggetti appartenenti a fasce sociali deboli, a persone che vertono in condizioni di oggettivo disagio vuoi per condizioni psico-fisiche vuoi per situazioni di devianza, di degrado, di grave precarietà economico-familiare, di emarginazione sociale, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni personali e sociali. 

A favore dei soggetti appartenenti alle fasce deboli sopra individuate, la Fondazione pone in essere le seguenti azioni:

  • la scolarizzazione dei bambini e la formazione dei giovani, per consentire il loro inserimento sociale e lavorativo, il rispetto dei diritti e della dignità umana, la promozione di un modello sociale caratterizzato nell'eguaglianza e nelle pari prospettive ed opportunità;
  • le attività finalizzate a garantire il diritto alla salute ed all'assistenza sociale e sanitaria, in particolare dei bambini, delle madri e di altri soggetti deboli;
  • le azioni tese a favorire lo sviluppo economico e produttivo nei paesi sottosviluppati, operando sia in contesti urbani che rurali, nella prospettiva di una maggiore autonomia delle realtà locali e del miglioramento generale della qualità della vita;
  • la rimozione delle cause che determinano ingiustizia sociale e discriminazione, favorendo la crescita dei processi di partecipazione ed inclusione;
  • ogni altra azione tesa a ridurre ed eliminare condizioni di svantaggio sociale proprie di categorie deboli e non tutelate adeguatamente.

​​​​Per raggiungere tale scopo, la Fondazione potrà porre in essere una serie di attività propedeutiche al miglioramento delle condizioni di vivibilità, di assistenza, di cura e di ricerca in favore dei soggetti svantaggiati che ne necessitino.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse e/o di quelle accessorie per loro natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dalla lettera a), comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

La Fondazione potrà svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale ed estero. 

La Fondazione si propone, inoltre, di istituire relazioni con altri enti o associazioni aventi finalità similari, scuole, enti locali, ed altre istituzioni su tutto il territorio nazionale e estero, per la realizzazione di gemellaggi, studi comparati ed altre iniziative comuni rientranti negli scopi della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

6a) dal Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti eseguiti dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione; successivi conferimenti al Fondo di Dotazione, in denaro, beni immobili e mobili, immateriali e immateriali potranno essere successivamente eseguite tanto dai Fondatori che da terzi;
6b) dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione compresi quelli che la Fondazione acquisterà secondo le norme del presente Statuto;
6c) da elargizioni fatte da Enti, altre società di Umbra Group, da privati, con espressa destinazione a incremento di patrimonio;
6d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio dei Fondatori, sarà destinata ad incrementare il patrimonio;
6e) da contributi assegnati al patrimonio dall'Unione Europea o da altri Organismi sovra nazionali, dallo Stato, da Enti Territoriali o altri Enti pubblici.

Il Fondi di Gestione della Fondazione, con il quale gli Organi di Gestione sopperiscono al fabbisogno derivante dall'esercizio delle attività istituzionali, è costituito:

7a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
7b) da eventuali donazioni, lasciti testamentari ed altre elargizioni che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
7c) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea o altri Organismi sovra nazionali, dallo Stato, da Enti Territoriali ed altri Enti pubblici, da persone o imprese private e che non siano espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
7d) dai contributi al Fondo di Gestione in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dalle altre società di Umbra Group, da soggetti terzi;
7e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse nei limiti consentiti dalla normativa delle Onlus, nonché alle normative che disciplineranno il "Terzo Settore".

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare; il primo avrà inizio dal giorno dell'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Imprese di competenza e termina al successivo 31 dicembre. 

Entro il mese di dicembre dell'esercizio in corso il Consiglio dei Fondatori approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo redatto dal Consiglio di Amministrazione, ed entro 4 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ai sensi dell'art. 20-bis DPR 600/73 il Consiglio dei Fondatori approva il bilancio d'esercizio sempre redatto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; ricorrendo i presupposti di legge il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

Si applica la disciplina di cui agli artt. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017.

Gli Organi Gestori della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dai legali rappresentanti della Fondazione non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione sotto qualsiasi forma, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dalla Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, a favore di fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Sono Organi della Fondazione:

  • il Consiglio dei Fondatori
  • il Consiglio di Amministrazione
  • il Presidente e il Vice Presidente
  • l'Organo di Controllo
  • il Revisore Legale dei Conti o la Società di Revisione.

Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, salvo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione degli incarichi.

Di tutti gli incarichi deve esser data sollecita pubblicità legale presso il competente Registro.

L'amministrazione della Fondazione e così il compimento degli atti e attività finalizzati al raggiungimento degli scopi è articolata su due livelli organizzativi:

  • il Consiglio dei Fondatori che esercita attività di alta amministrazione, detta le linee di indirizzo delle iniziative ed attività, nomina le altre cariche della Fondazione, approva i bilanci di previsione e di esercizio;
  • il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio dei Fondatori, il quale in ossequio agli indirizzi, direttive, criteri e vincoli posti dal Consiglio dei Fondatori, dà concreta attuazione alle attività istituzionali, ponendo in essere i corrispondenti atti ed operazioni.

Il Consiglio dei Fondatori è composto dai soggetti, persone fisiche e giuridiche, che partecipano all'atto costitutivo di cui il presente statuto è parte integrante e sostanziale; per le persone giuridiche al Consiglio partecipa il legale rappresentante pro-tempore, salvo che questi non abbia designato altro soggetto.

Il Consiglio dei Fondatori rimane in carica senza determinazione di durata, sempre in numero di 6 (sei); venendo meno per qualsiasi causa uno dei membri del Consiglio dei Fondatori, i superstiti provvedono alla sua sostituzione per cooptazione a maggioranza assoluta; la nomina dei membri sostituti deve comunque ricadere all'interno del novero dei discendenti di Valter Baldaccini, degli esponenti di primo piano delle persone giuridiche Fondatori, oppure di soggetti persone fisiche di alto profilo morale e scientifico, valutabile in base a titoli accademici e di docenza, oppure ruoli di primo livello e responsabilità all'interno delle società di Umbra Group o società e gruppi comunque collegati, la cui partecipazione al Consiglio dei Fondatori fornisca garanzia di continuità di indirizzi e intenti nel perseguimento dei fini.

Ai Fondatori "Umbra Cuscinetti S.p.A." e "Poliscom s.r.l." subentreranno di diritto nella qualifica di soggetto Fondatore e nei relativi poteri contemplati dal presente Statuto i soggetti persone giuridiche che ad essi dovessero subentrare nella titolarità delle aziende operanti nel comparto delle lavorazioni meccaniche e nella gestione di partecipazioni finanziarie; i legali rappresentanti di detti Fondatori che fanno parte del Consiglio dei Fondatori, oppure i soggetti da essi designati per far parte del Consiglio stesso, potranno essere sostituiti per avvicendamento qualora vi sia mutamento dei soggetti che detengono la rappresentanza legale, in deroga alle regole di sostituzione portate nei precedenti capoversi.

Il Consiglio dei Fondatori:

  • elegge il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione
  • nomina i membri del Consiglio di Amministrazione
  • approva i bilanci d'esercizio e di previsione
  • elegge l'Organo di Controllo e l'eventuale Revisore Legale dei Conti o Società di Revisione
  • formula eventuali proposte di modifica del presente Statuto da sottoporre all'approvazione delle Autorità Amministrative
  • delinea le linee di indirizzo delle attività della Fondazione, con facoltà anche di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione sui programmi e sulle iniziative da intraprendere per la realizzazione degli scopi
  • anche su proposta del Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Comitati Scientifici ai quali demandare attività di analisi, studio e valutazione su singole iniziative da intraprendere o su gruppi di iniziative, più in generale su tematiche di natura tecnica sulle quali occorra supporto di conoscenze e professionalità scientifiche.

Qualora ne facciano richiesta il Presidente della Fondazione oppure tanti membri del Consiglio di Amministrazione pari almeno ad 1/3 (un terzo) del totale in carica, il Consiglio dei Fondatori sarà competente a deliberare su qualsiasi atto, operazione o contratto così rimesso alla sua conoscenza e decisione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di decisione e gestione esecutiva delle attività della Fondazione.

È nominato dal Consiglio dei Fondatori il quale ne determina anche il numero dei componenti tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove) membri.

Il Consiglio dei Fondatori anche in corso di mandato ha facoltà di nominare membri aggiunti al Consiglio di Amministrazione, entro i limiti numerici indicati al precedente capoverso, i quali durano in carica sino alla scadenza di quelli già nominati.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino ad un massimo di 5 (cinque) esercizi, secondo quanto stabilito nell'atto di nomina; i suoi membri sono rieleggibili; la carica di membro del Consiglio di amministrazione non è incompatibile con quella di membro del Consiglio dei Fondatori; il Consiglio di Amministrazione il cui mandato sia esaurito per scadenza del termine rimane comunque in carica sino a quando il Consiglio dei Fondatori non abbia provveduto al rinnovo.

Oltre ai membri eletti dal Consiglio dei Fondatori, entro il numero minimo e il numero massimo sopra indicato, fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione anche il Presidente della Fondazione, in caso di sua assenza e impedimento il Vice Presidente.

Ove venga meno per qualsiasi causa un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dei Fondatori provvede alla sua sostituzione; il sostituto dura in carica sino alla scadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Consiglio di Amministrazione:

  • predispone i bilanci d'esercizio e di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Fondatori;
  • formula proposte al Consiglio dei Fondatori relativamente alle linee guida di gestione delle attività della Fondazione;
  • verifica i risultati complessivi della gestione e delle iniziative intraprese in relazione al perseguimento dei fini istituzionali;
  • delibera su ogni atto, negozio giuridico, contratto di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente la gestione delle attività e la realizzazione delle iniziative intraprese, senza limitazione alcuna, a meno che la decisione non venga rimessa a delibera del Consiglio dei Fondatori ai sensi delle disposizioni dell'ultimo capoverso del precedente art.11).

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in parte le proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente, a uno o più dei propri membri, determinando i limiti delle deleghe; può nominare un Direttore conferendogli deleghe e poteri anche di rappresentanza; può nominare un Segretario Generale che cooperi quale ausiliario degli Organi della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione si applica la disciplina di cui all'art.26, comma 8, del D.Lgs.117/2017 e l'art.2382 del Codice Civile in essa richiamato.

Il domicilio dei componenti degli Organi Collegiali è quello da loro indicato alla Fondazione all'atto dell'accettazione dell'incarico, oppure, se successivamente modificato, comunicato alla Fondazione, presso la sua sede legale, a mezzo raccomandata a.r. o PEC.

Gli Organi Collegiali di Amministrazione della Fondazione, Consiglio dei Fondatori e Consiglio di amministrazione nonché l'Organo di Controllo, si riuniscono presso la sede della Fondazione o anche altrove ogni volta che il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento, lo ritengano opportuno, oppure ne facciano richiesta un numero non inferiore alla metà dei membri in carica dei suddetti Organi Collegiali, indicando le materie da portare all'ordine del giorno.

Il Consiglio dei Fondatori si riunisce comunque almeno due volte all'anno, per l'approvazione dei bilanci d'esercizio e di previsione. Le convocazioni sono fatte al domicilio dei membri degli Organi Collegiali con mezzi anche telematici che siano comunque idonei a dare compiuta informazione sugli argomenti da trattare e a documentarne la ricezione; l'avviso di convocazione contiene luogo, giorno ed ora dell'adunanza, nonché indicazione delle materie all'ordine del giorno; l'invio deve avvenire almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; per le riunioni urgenti del Consiglio di Amministrazione l'avviso di convocazione potrà essere inoltrato in termine più breve.

Alle riunioni degli Organi Collegiali sarà consentito per i componenti degli Organi medesimi partecipare a mezzo collegamenti in tele o video conferenza, a condizione che sia possibile al Presidente accertare identità e legittimazione degli intervenuti, dirigere la discussione e le votazioni, e agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alle votazioni, consultare atti e documenti; il tutto in applicazione di principi di trasparenza e parità di informazione e trattamento; ricorrendo le condizioni di cui sopra l'adunanza si intenderà tenuta nel luogo ove si trova il soggetto che presiede e dove dovrà trovarsi anche un soggetto verbalizzante nominato da chi presiede.

Il Consiglio dei Fondatori delibera validamente sulle materie ad esso riservate dalla Legge e dal presente Statuto con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni degli Organi Collegiali sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento di entrambi dal soggetto più anziano di età tra i presenti.

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio dei Fondatori al proprio interno e rimane in carica senza determinazione di durata.

Venendo meno per qualsiasi causa il Presidente, il Consiglio dei Fondatori provvede senza indugio alla sua sostituzione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste in nome e per conto della Fondazione in qualsiasi stato e grado di giurisdizione, anche straniera, nonché avanti qualsiasi Autorità Amministrativa, nominando avvocati, esperti, consulenti allo scopo; cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di conferire in merito deleghe e procure ad altri membri degli Organi della Fondazione, oppure a terzi.

Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche o Private e altri Organismi al fine di istaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, nominato e sostituito ai sensi dei superiori capoversi primo e secondo del presente articolo.

In ossequio al disposto di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dei Fondatori nomina un organo di controllo, il quale può rivestire alternativamente la forma monocratica (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio Sindacale), i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo corretto funzionamento, svolge funzioni di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché attesta che il bilancio d'esercizio sia stato redatto in conformità alla normativa vigente.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato. Il tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali di iscritti in appositi registri.

Il Consiglio dei Fondatori qualora lo ritenga opportuno ovvero sia obbligatorio in virtù di disposizioni di legge, potrà nominare un Revisore Legale dei Conti oppure una Società di Revisione.

Al Revisore o alla Società di Revisione spetterà la vigilanza contabile della Fondazione; in particolare, dovrà redigere la relazione al bilancio d'esercizio annuale.

La Fondazione, secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 15, D.Lgs. 117/2017, è obbligata alla corretta e puntuale tenuta dei seguenti libri:

a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio dei Fondatori;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali dandone preavviso agli amministratori e comunque secondo modalità che non violino regole e principi di privacy e non arrechino intralcio alle normali attività di gestione.
 

Il Consiglio di Amministrazione qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari approva una relazione in merito da sottoporre al Consiglio dei Fondatori, il quale, ove ritenga la sussistenza dei presupposti di cui sopra, delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti di richiedere all'Autorità Tutoria l'estinzione della Fondazione ai sensi dell'art. 27) del Codice Civile.

La nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri è rimessa all'Autorità Tutoria.

Il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe.

Per quanto non è previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto che ne è parte integrante e sostanziale, si applicano le norme previste in materia di Fondazioni e di Onlus dall'Ordinamento Giuridico della Repubblica Italiana ed in particolare al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Firmato:
Antonello Marcucci
Giuseppe Brunelli Notaio

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