Le donazioni alla Fondazione Valter Baldaccini effettuate attraverso un flusso tracciabile godono dei benefici fiscali. Sono quindi comprese le donazioni mediante versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Le donazioni in contanti NON sono deducibili né detraibili.
Per beneficiare delle agevolazioni è necessario consegnare al commercialista, oppure al CAF, la ricevuta del bollettino postale, la contabile bancaria per i versamenti effettuati con bonifico, copia dell’assegno o l’estratto conto per i versamenti effettuati con carta di credito. Per chi lo desidera, la Fondazione può rilasciare la ricevuta fiscale della donazione effettuata.
Non è possibile detrarre né dedurre somme maggiori di ciò che è stato effettivamente donato e nel complesso non si possono sommare i differenti regimi agevolativi.
BENEFICI FISCALI PER LE DONAZIONI
PER LE PERSONE FISICHE
L’erogazione è detraibile dall’imposta sui redditi, nella misura del 30% della donazione per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro (art. 83 comma 1 del D.Lgs 117/2017).
In alternativa è prevista la possibilità di dedurre la liberalità effettuata dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato. Se la deduzione supera il reddito complessivo netto, l’eccedenza può essere portata negli anni successivi fino a concorrenza dell’ammontare erogato, ma non oltre il quarto anno.
Oppure è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni in denaro per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1, lettera g del D.P.R. 917/86).
PER LE IMPRESE
L’erogazione è deducibile dal reddito nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato (83 comma 2 del D.Lgs 117/2017). Se la deduzione supera il reddito complessivo netto, l’eccedenza può essere portata negli anni successivi fino a concorrenza dell’ammontare erogato, ma non oltre il quarto anno.
Oppure è possibile dedurre dal reddito le donazioni in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.100, comma 2, lettera h del D.P.R. 917/86).